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Non mi è stato corrisposto il T.F.R. come posso recuperarlo?

Se sei un lavoratore dipendente a Ponte Buggianese, Montecatini Terme, Pistoia, Buggiano o Chiesina Uzzanese e non ti è stato corrisposto il T.F.R. dal datore di lavoro, nell’articolo puoi trovare consigli legali per recuperarlo.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di accantonare una parte di retribuzione mensile del proprio dipendente ai fini del riconoscimento del trattamento di fine rapporto, salvo il caso in cui il lavoratore abbia optato per il versamento del T.F.R. su un Fondo Complementare.

In questo caso il datore di lavoro dovrà versare sul Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore.

La legge 297/1982 ha introdotto il T.F.R.: si tratta di un emolumento economico avente natura di retribuzione differita poiché viene accantonato mensilmente dal datore di lavoro ed avente una funzione previdenziale. Con esso, infatti, si compensa la difficoltà derivante dalla perdita del lavoro tramite il pagamento di una determinata somma di denaro.

Cosa dice la legge in merito al T.F.R

La legge tutela il lavoratore prevedendo il diritto a vedersi corrispondere il T.F.R. eventualmente non corrisposto dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto.

I passi da compiere per recuperare il T.F.R non corrisposto per dipendenti a Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Montecatini Terme, Pistoia.

Il primo passo da compiere è inviare una lettera di diffida tramite raccomandata A/R sollecitando l’azienda al pagamento di quanto dovuto e non corrisposto. La lettera deve contenere anche l’avvertimento che in mancanza di adempimento entro un termine indicato si provvederà giudizialmente per il recupero del credito.

Nel caso che il mancato pagamento perduri anche dopo il ricevimento della raccomandata, il lavoratore potrà depositare dinanzi al Tribunale del Lavoro territorialmente competente un ricorso per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo.

Ai fini della quantificazione dell’importo del T.F.R. sarà possibile presentare il prospetto paga con la quantificazione dello stesso o l’ultima Certificazione Unica di cui il lavoratore è in possesso (o altro documento dal quale sia possibile evincere l’entità del credito).

Ottenuto il decreto ingiuntivo sarà necessario procedere con la notifica dello stesso all’ex datore di lavoro. Egli dovrà procedere con il pagamento del dovuto oppure potrà depositare eventuale opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica il decreto ingiuntivo. In difetto il decreto diventerà definitivo. 

Pertanto se il datore di lavoro non promuove un giudizio di opposizione e non corrisponde quanto ingiunto, il lavoratore potrà procedere con l’esecuzione forzata mediante il pignoramento mobiliare e/o immobiliare dei beni dell’azienda e, in ultimo, con il deposito dell’istanza di fallimento se il datore di lavoro è soggetto fallibile ai sensi della Legge Fallimentare.

Ecco un riepilogo dei passi da compiere:

  • inviare una raccomandata A/R sollecitando l’azienda al pagamento
  • in caso di persistenza del mancato pagamento depositare un ricorso al Tribunale del Lavoro per ottenere un decreto ingiuntivo
  • presentare il prospetto paga per quantificare l’importo
  • notifica del decreto ingiuntivo al datore di lavoro
  • esecuzione forzata dei beni dell’azienda

Non mi è stato corrisposto il T.F.R., come posso recuperarlo in caso di accertato fallimento del datore di lavoro?

Nel caso in cui il Tribunale accerti il fallimento del datore di lavoro, l’ex dipendente dovrà procedere depositando un ricorso per l’ammissione allo stato passivo del fallimento per le somme ed i titoli di cui è rimasto creditore.

Una volta che il Tribunale avrà ammesso il credito nello stato passivo e questo sarà divenuto esecutivo il lavoratore potrà rivolgersi direttamente all’INPS per ricevere la liquidità non pagata.

Per corrispondere ai dipendenti sia il TFR che gli ultimi tre stipendi non pagati, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, esiste un apposito Fondo di Garanzia istituito presso l’Istituto Nazionale di Previdenza.

E’ possibile accedere a tale Fondo di Garanzia anche nel caso in cui il Tribunale non abbia dichiarato il fallimento del datore di lavoro. In quest’ultimo caso sarà necessario presentare all’Inps il titolo esecutivo dal quale risulti l’importo di cui si chiede il pagamento e la documentazione comprovante l’avvenuta esperibilità, da parte del lavoratore, dell’esecuzione forzata sui beni di proprietà dell’azienda oltre all’eventuale decreto di rigetto dell’istanza di fallimento nel caso in cui il datore di lavoro sia soggetto fallibile.

Recuperare il T.F.R nel caso in cui il lavoratore abbia optato per il versamento su un conto complementare

Nel caso in cui il lavoratore abbia optato per il versamento del proprio T.F.R. su un Fondo complementare ed il datore di lavoro non abbia provveduto, in tutto o in parte, al versamento delle quote trattenute al dipendente a titolo di T.F.R. destinato al fondo, sarà onere del lavoratore attivarsi per il recupero di quanto mancante poiché i fondi di previdenza complementare non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute.

In questo caso non sarà possibile seguire la strada del ricorso per decreto ingiuntivo ma dovrà essere attivato un giudizio ordinario davanti al Tribunale del Lavoro chiamando in causa anche il Fondo Pensione per chiedere la condanna dell’ex datore di lavoro al versamento degli importi trattenuti dalle retribuzioni e non versate, in tutto o in parte, al Fondo pensione. 

In conclusione, se il datore di lavoro alla cessazione del rapporto non corrisponde il T.F.R. al proprio dipendente quest’ultimo, avvalendosi dell’assistenza di un legale, dovrà attivare tutte le procedure sopra rappresentate al fine di poter accedere al Fondo di Garanzia istituito presso l’Inps e ricevere da questo il pagamento del T.F.R.